Art. 3.
(Figure professionali).

      1. Le attività e le terapie assistite dagli animali sono svolte da un gruppo di lavoro interdisciplinare comprendente le figure professionali di cui al comma 3, che interagiscono con complementarietà secondo la propria professionalità e la specifica competenza nel settore.
      2. I componenti del gruppo di lavoro interdisciplinare di cui al comma 1 partecipano direttamente sia alla progettazione e alla valutazione dei programmi, sia allo svolgimento dell'attività e delle terapie in qualità di operatori. È loro compito inoltre valutare e indicare le modalità secondo cui impiegare gli animali. Nello svolgimento della loro attività, possono avvalersi della consulenza di altri professionisti.
      3. Fanno parte dei gruppi di lavoro:

          a) un medico;

          b) un medico psicologo;

          c) un terapista della riabilitazione;

          d) un assistente sociale;

          e) un infermiere;

          f) un pedagogista;

          g) un veterinario;

          h) un etologo;

          i) un addestratore.

      4. Al veterinario che collabora con il gruppo di lavoro è richiesta una specifica formazione nel settore. In particolare egli deve selezionare l'animale più adatto al tipo di terapia da attuare, sorvegliare in

 

Pag. 6

modo costante e accurato il suo stato di salute, fisico e psichico, e provvedere, laddove sia possibile, ad istruire i pazienti, i loro familiari e gli altri operatori in merito al comportamento degli animali utilizzati nonché al tipo di intervento che sono in grado di effettuare.
      5. Il veterinario è affiancato da un etologo o comunque da un professionista con adeguate conoscenze in materia di comportamento animale, che fornisce i criteri per valutare e salvaguardare il benessere dell'animale.